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Lettera Apostolica di Pio X: Magni Faustique

 

 

Pio X: Vi chiameranno papisti, ...

Per commemorare il 16° centenario dell'Editto del 313, con cui l'imperatore Costantino il Grande riconobbe ufficialmente il cristianesimo in tutto l'Impero Romano, papa San Pio X decretò un giubileo universale e concesse una generosa indulgenza plenaria.

Nella lettera apostolica Magni Faustique, quel grande santo, Vicario di Cristo e successore di San Pietro, insegna la ragione altamente auspicabile e benefica per il riconoscimento ufficiale del cattolicesimo da parte dello Stato.

E indirettamente mostra la falsità di coloro che postulano uno stato laico come l'ideale per la Chiesa. Ecco il testo:

 

Il Papa Pio X. A tutti i fedeli cristiani che leggeranno questa Nostra Lettera, salute e Apostolica Benedizione.

La celebrazione del grande e fausto evento in forza del quale, mille e seicento anni fa, fu finalmente concessa la pace alla Chiesa, mentre riempie di gioia il cuore di tutti i cattolici, e li invita a compiere opere di pietà, spinge Noi anzitutto ad aprire il tesoro dei doni celesti, perché si possano trarre da tale solennità ricchi e preziosi frutti nel Signore. Ci pare infatti giusto ed assai opportuno festeggiare l’editto promulgato a Milano dall’Imperatore Costantino il Grande, poco dopo la vittoria contro Massenzio, propiziata dal glorioso vessillo della Croce; esso, ponendo fine alle crudeli persecuzioni contro i Cristiani, li mise in possesso di quella libertà il cui prezzo fu il sangue del divino Redentore e dei Martiri. Allora, finalmente, la Chiesa militante riportò il primo di quei trionfi che le arrisero sempre dopo le persecuzioni di ogni genere in ogni tempo, e da quel giorno assicurò sempre maggiori benefici alla società umana. Gli uomini infatti, abbandonato a poco a poco il superstizioso culto degli idoli, abbracciarono sempre più la regola della vita cristiana nelle leggi, nei costumi e nelle istituzioni, e con ciò avvenne che sulla terra si diffondessero insieme la giustizia e la carità. Riteniamo pertanto conveniente, in questa felice circostanza nella quale si rievoca un fatto di tale importanza, supplicare insistentemente Dio, la Vergine Sua Madre e tutti i Beati, in special modo gli Apostoli, affinché tutti i popoli, ristabilendo la maestà e l’onore della Chiesa, si raccolgano nel grembo di questa Madre e si adoperino con tutte le forze a cacciare gli errori con i quali gli sconsiderati nemici della Fede cercano di condurli dalla sua luce nelle tenebre; tributino onore e rispetto al Pontefice Romano; e infine guardino con animo fidente alla religione cattolica come sostegno e difesa di tutte le cose. Allora, quando gli uomini terranno di nuovo gli occhi fissi alla Croce, sarà lecito sperare che in questo segno di salvezza anche i nemici del nome Cristiano e le sfrenate passioni del cuore potranno essere completamente vinti. Ordunque, affinché le umili preghiere che in questa secolare solennità si leveranno in tutto il mondo cattolico ridondino al maggior bene spirituale dei fedeli, abbiamo stabilito di arricchirle con unIndulgenza Plenaria in forma di Giubileo, esortando vivamente tutti i figli della Chiesa ad unire alle Nostre le loro suppliche e le loro opere di pietà, in modo che da questo beneficio del Giubileo, che viene loro offerto, possa derivare il maggior vantaggio possibile sia per le loro anime, sia per la religione.

Per questo, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, per quel potere di legare e di sciogliere che a Noi, benché immeritevoli, è stato dato per volontà divina, uditi anche i Venerabili Fratelli di Nostra Romana Chiesa i Cardinali Inquisitori Generali, con la presente Lettera concediamo e accordiamo l’Indulgenza Plenaria di tutti i peccati, in forma di Giubileo generale, a tutti e singoli i fedeli di Cristo di entrambi i sessi, sia che abitino in questa Nostra alma Città, sia che vengano ad essa, i quali durante l’anno in corso, dalla Domenica in Albis (a partire dalla quale inizieranno le solennità secolari in memoria della pace della Chiesa) fino alla festa dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine, Madre di Dio, inclusa, visitino due volte ciascuna le Basiliche di San Giovanni in Laterano, di San Pietro, Principe degli Apostoli, e di San Paolo fuori le Mura, e qui sostino per qualche tempo a pregare Dio, secondo la Nostra intenzione, per la Chiesa cattolica e per la prosperità e la gloria di questa Sede Apostolica, per l’estirpazione delle eresie e la conversione di tutti i peccatori, per la concordia dei Principi Cristiani e per la pace e l’unità di tutto il popolo dei fedeli, e che durante questo periodo di tempo, dopo la rituale penitenza, si accostino alla santa Comunione, ed inoltre versino un’elemosina, ciascuno secondo le proprie possibilità, o agli indigenti 0, se preferiscono, alle opere pie.

A coloro che non potranno venire a Roma concediamo ed accordiamo la stessa Indulgenza Plenaria, a condizione che nello stesso periodo di tempo essi visitino sei volte la Chiesa o le chiese del loro paese che verranno designate una volta per tutte dall’Ordinario, e che compiano scrupolosamente le altre opere di pietà sopra indicate. Concediamo inoltre il privilegio di poter applicare questa Indulgenza Plenaria, come suffragio, anche alle anime di coloro che lasciarono questa vita in grazia di Dio. Concediamo poi che i naviganti e i viandanti possano legittimamente conseguire la stessa Indulgenza una volta che, tornati al proprio domicilio o giunti in un dato luogo di sosta, abbiano compiuto le opere sopra citate e visitato sei volte la chiesa cattedrale, 0 la maggiore, o la chiesa parrocchiale del proprio domicilio, o del luogo in cui abbiano sostato. Concediamo parimenti e consentiamo che i Regolari di entrambi i sessi, anche viventi in clausura perpetua, e tutti gli altri, sia laici, sia ecclesiastici secolari o regolari che siano in carcere o in prigionia o impediti da qualche infermità del corpo o da altra forza maggiore e non possano assolvere le dette prescrizioni o alcuna di esse, possano averle commutate dal loro Confessore in altre opere di pietà, o rimesse ad altro tempo prossimo; il Confessore prescriverà quelle opere che gli stessi penitenti potranno compiere, con la facoltà altresì di dispensare dalla Comunione i fanciulli che ad essa non fossero ancora stati ammessi.

Oltre a ciò diamo facoltà a tutti e a ciascuno dei fedeli in Cristo, così laici come ecclesiastici secolari o regolari, di qualsiasi Ordine od Istituto, anche di particolare menzione, di scegliersi a questo scopo un sacerdote Confessore, secolare o regolare, fra gli approvati, e che tale facoltà sia estesa anche ai monaci, ai novizi, alle monache di clausura, purché il Confessore sia stato approvato per i monaci. Tale Confessore nel detto periodo di tempo potrà assolvere coloro che accedono alla confessione presso di lui con il proposito di conseguire il presente Giubileo e di adempiere a tutte le altre opere necessarie per lucrarlo; per questa volta soltanto, e nel foro della coscienza, egli potrà assolverli da scomuniche, sospensioni e da altre sentenze ecclesiastiche e censure per qualsiasi causa comminate od inflitte legittimamente dall’uomo, anche quelle riservate agli Ordinari locali ed a Noi o alla Sede Apostolica, anche nei casi speciali licet modo riservati; potrà assolvere anche coloro che non si intendono compresi in un’altra concessione per quanto ampia, e li potrà assolvere da tutti i peccati e da tutti gli eccessi per quanto gravi ed enormi, anche quelli, come detto prima, riservati agli Ordinari, a Noi e alla Sede Apostolica, previa imposizione di una penitenza salutare, o di altre pene da imporsi secondo la legge, e, nel caso di eresia, previa abiura e ritrattazione degli errori. Il Confessore avrà facoltà di dispensare da tutti i voti, anche giurati e riservati alla Sede Apostolica, e di commutarli in altre opere pie e salutari (eccettuati sempre i voti di castità, di religione e di obbligazione accettata da un terzo, o quelli nei quali si tratti del pregiudizio di terzi, come pure i voti penali che sono denominati preservativi dal peccato, se la futura commutazione non sia tale che raffreni dal commettere il peccato in misura inferiore della precedente materia del voto). Il Confessore potrà inoltre dispensare i penitenti costituiti in Ordini sacri, anche regolari, per qualche occulta irregolarità compiuta nell’esercizio di attività dello stesso Ordine, e purché in esecuzione di ordini superiori. Non intendiamo peraltro con questo documento dispensare da qualsivoglia altra irregolarità, dovuta a colpa o ad errore, palese od occulta, o contratta in qualsiasi modo per incapacità o inabilità, o concedere qualche facoltà di dispensare su quanto detto, o di riabilitare o reintegrare nello stato precedente, anche nel foro della coscienza. Noi non intendiamo neppure derogare alla Costituzione, emanata con specifiche disposizioni dal Nostro Predecessore di felice memoria Benedetto XIV che comincia con le parole «Sacramentum Poenitentiae», né intendiamo infine che la presente Lettera possa o debba in alcun modo favorire coloro che siano stati da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche Vescovo o Giudice ecclesiastico nominativamente scomunicati, sospesi, interdetti o altre volte colpiti da sentenze e censure, o pubblicamente denunciati, se entro il tempo predetto non avranno assolto i prescritti obblighi e non avranno raggiunto la conciliazione, quando ciò sia richiesto, con le parti. Se poi non avranno potuto ottemperare entro il termine stabilito, concediamo che a giudizio del Confessore possano essere assolti nel foro della coscienza esclusivamente allo scopo di conseguire le Indulgenze del Giubileo, con l’obbligo tuttavia di ottemperare non appena possibile.

Perciò, in nome della santa obbedienza, a tenore della presente Lettera, decisamente ordiniamo e comandiamo a tutti gli Ordinari di ogni località, e ai loro Vicari e Funzionari, o in loro mancanza a coloro che hanno cura d’anime, che, una volta ricevuta una copia 0 anche un esemplare a stampa della presente Lettera, lo pubblichino, o curino che venga diffuso nelle loro chiese e diocesi, nelle province, nelle città, nei paesi, nelle regioni e nelle località, anche nel corso della predicazione della parola di Dio, quando sia possibile, e designino, come detto precedentemente, la chiesa o le chiese da visitare.

Nonostante le Costituzioni e le Disposizioni Apostoliche, particolarmente quelle che riservano la facoltà di assoluzione, in certi casi espressamente definiti, al Pontefice Romano pro tempore, acciocché nessuno possa sostenere simili o dissimili concessioni di indulgenze e di facoltà se non ne sia fatta esplicita menzione o speciale deroga; sull’esempio della regola di non concedere indulgenze approssimativamente, nonostante gli statuti, le consuetudini, i privilegi e gli indulti di qualsiasi Ordine, Congregazione od Istituto approvati anche con giuramento, conferma Apostolica o con qualsiasi altro potere, ancorché concessi, approvati e rinnovati in qualunque modo agli stessi Ordini, Congregazioni, Istituti e a persone che ne fanno parte; a tutti questi motivi e a ciascuno singolarmente, quantunque di essi si debba fare una speciale, specifica, chiara menzione non soltanto per clausole generali ed importanti o per qualche altra speciale normativa che deve essere rispettata; tenuto conto che con la presente Lettera a tutto questo è stato sufficientemente, nominativamente ed espressamente adempiuto, ed è stata osservata la formalità imposta dalla tradizione, allo scopo di realizzare quanto premesso, deroghiamo nonostante ogni altra disposizione contraria.

Infine, perché la Nostra presente Lettera, che non può essere indirizzata ad ogni singola località, possa venire più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che alle copie di essa, anche a stampa, purché sottoscritte da un pubblico Notaio e munite del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica, sia attribuita in qualunque luogo e presso qualunque popolo la stessa autorità che avrebbe la presente se fosse esibita o resa pubblica.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, l’8 marzo 1913, anno decimo del Nostro Pontificato.

 

 

 


Fonte: “Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740 – 250 anni di storia visti dalla Santa Sede” a cura di Ugo Bellocchi – vol. VII, Pio X (1903-1914) – © Copyright 1999 Libreria Editrice Vaticana, pp. 503-506 – 00120 Città del Vaticano. Via Una fides

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