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Pio x: studi e interpretazioni (4/4)

 

 

San Pio X in carrozza  - Studio Fotografico FeliciIl Codex iuris canonici

Riformando la Curia romana Pio X pensava a qualcosa di molto più impegnativo: pensava cioè a dotare la Chiesa di un Codice di diritto canonico.

Vincendo timori e obiezioni (si trattava in effetti di un’opera immane, già ipotizzata dai suoi predecessori e richiesta dal Vaticano I, ma sempre rinviata per le difficoltà che presentava) Pio X varò l’iniziativa con il motu proprio Arduum sane munus del 19 marzo 1904, promulgato cioè meno di un anno dopo l’elezione (quasi tutte le riforme di questo pontificato furono avviate nei primi dodici mesi successivi all’elezione) e la portò a termine in diciassette anni, tre meno dei venti previsti all’inizio.

Il Codex fu varato dal suo successore nel 1917, ma il compimento dell’impresa va ascritto soprattutto a merito di Pio X e del cardinale Pietro Gasparri, che sotto la costante direzione del papa riuscì a concludere felicemente il lavoro.

Finora la storiografia aveva dedicato scarsa attenzione al Codex, inteso come un lavoro di interesse esclusivamente giuridico. Ma gli studi di Carlo Fantappiè, culminati nel lavoro monumentale di oltre mille pagine già citato all’inizio di queste pagine20, ne hanno rivalutato l’importanza, proponendolo come l’opera principale del pontificato. Vale la pena perciò, a conclusione di questa nota, di soffermarci su questo lavoro, che rappresenta la novità interpretativa più rimarchevole circa il pontificato di Pio X.


L’impresa della codificazione comportò un coinvolgimento della Chiesa universale assolutamente inedito e mai prima realizzato con tanta determinazione, del tutto uguale a quello richiesto da un concilio, anche dal punto di vista metodologico. D’altronde le prescrizioni normative del Codex avevano lo stesso valore di quelle di un concilio o di una costituzione pontificia, erano cioè vincolanti per tutti.

In concreto i lavori procedettero in questo modo. Dapprima fu richiesto il parere dei cardinali, successivamente fu inviata una circolare a tutto l’episcopato sollecitando pareri, suggerimenti e proposte. Un’analoga circolare fu inviata alle università (facoltà di teologia, facoltà legali e facoltà filosofiche). Poi fu steso il Regolamento dei lavori, che fu organizzato attraverso la proposta di schemi, la discussione e la modifica degli stessi, con una nuova attivazione dell’intero episcopato, e la successiva approvazione dei testi definitivi.

Il massiccio coinvolgimento dei vescovi fu determinante in due momenti: all’inizio dei lavori mediante l’invio a Roma dei Postulata, cioè delle proposte, e prima della conclusione attraverso le Animadversiones, le valutazioni sulle proposte elaborate dalla commissione centrale prima della loro definitiva approvazione. I vescovi ebbero inoltre la facoltà di inviare a Roma propri rappresentanti perché seguissero da vicino il processo di codificazione.

La continua consultazione dell’episcopato, la sua corresponsabilizzazione in tutte le fasi preparatorie del Codice crearono per la prima volta nella Chiesa latina quell’attitudine a pensare e decidere insieme, sentendosi parte di un tutto coeso e unitario, che oggi definiamo collegialità episcopale21. Fantappiè ha calcolato che in tredici anni abbiano lavorato attorno al progetto 137 persone, tra cardinali, consultori e collaboratori, cui devono aggiungersi il regista di tutta l’operazione, vale a dire Gasparri, e i due segretari, che furono Eugenio Pacelli (futuro Pio XII) e Adamo S. Sapieha, polacco, che poi diverrà arcivescovo di Cracovia e sarà all’origine della carriera ecclesiastica di Karol Wojtyla. Il personale coinvolto proveniva dall’Italia, dagli altri paesi europei e dalle due Americhe. Assenti solo l’Asia e l’Africa, ecclesiasticamente ancora troppo deboli per intervenire in un’operazione tanto impegnativa.

Scrive Fantappiè: "Non si erra affermando che il Codice pio-benedettino s’impone come l’impresa giuridica collettiva più imponente che sia stata tentata in Occidente non solo per l’ampiezza dei materiali e delle fonti giuridiche ridotte a sistema, ma anche per l’elevato numero dei redattori e per l’ampiezza della consultazione"22. Considerando che il Concilio Vaticano I era stato interrotto e non più ripreso, fu la prima volta dal Concilio di Trento che l’intera ecumene cooperò realmente ed efficacemente – corrispondendo direttamente con Roma senza dover subire filtri o condizionamenti da parte di poteri estranei – ad un disegno che trasformò e rimodellò il volto della cattolicità.

Come per la riforma della Curia, anche in questo caso il papa non assistette passivamente ai lavori, bensì li incoraggiò e li seguì, guidandoli e indirizzandoli fin dal primo momento, come riferirono molte autorevoli testimonianze rese durante il processo di canonizzazione. Il Codex rappresentò per i suoi tempi un vero monumento della scienza giuridica, ampiamente riconosciuto da tutti i cultori di diritto del tempo, interni ed esterni alla Chiesa, che seguirono con la massima attenzione l’operazione, non senza qualche scetticismo, all’inizio, circa la possibilità che giungesse a compimento.

Francesco Ruffini, professore di diritto ecclesiastico a Torino e probabilmente il maggiore cultore di tale materia nell’Italia del primo Novecento, che al varo dell’iniziativa aveva espresso quasi con sarcasmo la convinzione che non sarebbe mai arrivata in porto, mutò poi parere scrivendo che "Pio X prosegue strenuamente la sua opera di riordinamento radicale degli organi del Governo ecclesiastico, opera, la quale è già ormai così notevole, da conferire al suo pontificato certa sua fisionomia che lo contraddistingue nettamente da quello che lo ha preceduto, da assicurare al nome suo un posto non certo degli ultimi nella schiera dei pontefici riformatori"23. Ancora più esplicito fu Vittorio Emanuele Orlando, giurista di fama e politico di primo piano nell’Italia prefascista, secondo il quale il Codex «dà a Pio X, nella storia del Diritto Canonico, il posto che ha Giustiniano nella storia del Diritto Romano»24.

E Pio XII, nel discorso che pronunciò per la beatificazione del predecessore, indicò nella codificazione del diritto canonico «il capolavoro del suo Pontificato»25. Indubbiamente oggi è possibile vedere tutti i limiti del Codice pio-benedettino:

  • la prospettiva tutta giuridica in cui è stata collocata la Chiesa;
  • la mortificazione del suo aspetto carismatico;
  • l’irrigidimento delle norme a scapito di quell’adattabilità, o flessibilità, che era una delle più peculiari caratteristiche della tradizione canonistica;
  • la separazione del diritto dalla teologia;
  • la svalutazione del ruolo del laicato;
  • la concezione verticistica e clericale;
  • l’impronta fortemente autoritaria e centralizzatrice;
  • la supposizione che la Chiesa, «società perfetta» fornita di piena potestà di diritto, rappresenti quasi una sorta di «Stato delle anime».

Rappresentò, in sostanza, il momento di massima secolarizzazione del diritto nella Chiesa e di avvicinamento di quest’ultima alle forme e al modello degli Stati civili, consacrando definitivamente quella supremazia dello ius pontificium che aveva preso avvio con la Controriforma ed era stato sanzionato teologicamente dal primo Concilio Vaticano, come ha scritto il canonista Giuseppe Dalla Torre26.

Ma i limiti, fin troppo facili da individuare, a quasi un secolo di distanza, non possono annullare il valore, tanto storico quanto religioso, che ebbe in tutto il secolo scorso, almeno fino al Concilio Vaticano II. Non solo ridiede alla Chiesa fiducia in se stessa, certezza normativa e uniformità di regole ma, particolarmente negli anni Trenta, rappresentò uno strumento indispensabile di sostegno, tanto al centro quanto alla periferia, nell’urto con le dittature e con gli stati totalitari. Senza il retroterra di sicurezza giuridica fornito dal Codice non sarebbe stata possibile la stagione concordataria che caratterizzò il pontificato dei successori di Sarto, in particolare di Pio XI. Dopo il trauma della fine dello Stato Pontificio, non ci voleva di meno per restituire consapevolezza di sé all’organismo cattolico.

Riprendendo le osservazioni di Carlo Fantappiè, Pio X pose in atto una complessa strategia di opposizione-imitazione alla modernità che si concretizzò da un lato nella riforma del governo centrale della Chiesa, secondo un modello del tutto parallelo a quello degli stati post-rivoluzionari, dall’altro nel varo del Codex, che fece assumere alla cattolicità volto e caratteristiche simmetrici a quelli statuali.

Alla luce di questa osservazione credo sia tutto da ripensare il giudizio corrente che confina il papa trevigiano tra i pontefici tradizionalisti e reazionari. In realtà, tutto l’operato di Pio X appare finalizzato non allo scopo di riportare indietro la Chiesa, restaurando un passato che proprio le sue riforme affossarono per sempre, ma di spingerla avanti, allineandola con le istituzioni civili e disegnandone le modalità di funzionamento secondo il modello della statualità liberale post-rivoluzionaria.

Fu un’opera di modernizzazione e non di restaurazione, di proiezione verso il futuro e non di rifugio nel passato, realizzata attraverso un meccanismo di opposizione per imitazione che emerge da tutti i provvedimenti assunti da Pio X negli undici anni di pontificato:

  • governo centrale (la Curia) a somiglianza dei governi statuali; legislazione uniforme e vincolante per tutti (il Codex), con potere di giurisdizione del centro sulla periferia, del livello superiore sui livelli inferiori;
  • abrogazione di tutte le legislazioni particolari, dei diritti consuetudinari e delle eccezioni che avrebbero menomato il primato della prescrizione generale;
  • assoluta autonomia normativa e di governo rispetto ai poteri civili, con esclusione di ogni interferenza (soppressione del veto) perché non intaccasse l’autosufficienza giuridica dell’istituzione;
  • autonomia del potere giudiziario rispetto al potere amministrativo con attribuzione alla Rota romana delle funzioni di Corte d’appello e alla Segnatura di quelle di una Corte di cassazione;
  • allineamento dei seminari alle scuole pubbliche e
  • adozione di un unico catechismo come testo base di insegnamento della fede.

La stessa condanna del modernismo, in quest’ottica di imitazione per contrasto, può essere interpretata come una repressione del dissenso orientata a garantire la compattezza dell’istituzione più che come un rifiuto delle categorie intellettuali della modernità.

Questa rinnovata lettura del pontificato di Pio X ha trovato spazio in due convegni che si sono svolti nel 2013, in previsione del centesimo anniversario della morte, che cade nel 2014. Il primo si è svolto a Opole, in Polonia, nel mese di giugno, e il secondo a Treviso e Venezia in ottobre.

Quello di Opole, che testimonia un interesse per questo pontefice che va ben oltre i confini dell’Italia, è stato originato dalla diceria, molto diffusa nell’Alta Slesia e ripresa anche in diverse pubblicazioni, che il papa avesse origini polacche attraverso la linea paterna. In realtà è stato provato che si tratta di una leggenda poiché tutti gli ascendenti di Giuseppe Sarto (padre, nonno, bisnonno, trisnonno) nacquero nel Veneto e vissero sempre nel Veneto. Il convegno di Treviso e Venezia, con larga partecipazione di studiosi, è servito a ribadire il carattere eminentemente riformista del pontificato, il suo contributo al rinnovamento della Chiesa.

In entrambi i convegni è intervenuto lo storico polacco Miroslaw Lenart che ha ritrovato a Cracovia, nell’archivio della cattedrale sulla collina di Wavel, documenti manoscritti del cardinale Puzyna relativi al conclave del 1903. I documenti, che saranno illustrati più ampiamente, e probabilmente pubblicati, nei volumi che raccoglieranno gli atti dei due convegni 27, traggono importanza dal fatto che Puzyna è il cardinale latore in conclave del veto imperiale austriaco che fece naufragare la candidatura di Rampolla e spianò la strada a Sarto. Quel suo atto è stato oggetto di valutazioni e giudizi negativi, ma finora era mancata la sua versione dell’accadduto.

 

Conclusione

Chi fu dunque Pio X? Il buon parroco mite ed ingenuo dipinto dagli agiografi? L’arcigno conservatore nemico di ogni riforma creato dai tradizionalisti lefebvriani? Il cieco martellatore della cultura proposto dagli storici filomodernisti? O non piuttosto l’audace riformatore che chiuse la secolare stagione del temporalismo e proiettò il cattolicesimo verso la modernità?

A cento anni dalla morte la valutazione di questo pontefice, che regnò proprio all’esordio del ventesimo secolo (1903-1914), rimane incerta, problematica, passibile di opposte interpretazioni. Ma la documentazione e gli studi che si sono accumulati dopo la sua morte negli scaffali delle biblioteche una cosa, credo, hanno dimostrato senza più ombra di dubbio: che il suo pontificato è all’origine, e non solo cronologicamente, della Chiesa novecentesca, che non può esaurirsi nei provvedimenti di condanna e di repressione enfatizzati dagli storici filomodernisti, né può ridursi ad una marcia trionfale di riforme e rinnovamento.

Repressione e riforma, condanna e rinnovamento, arretramenti e avanzate si intrecciano nell’operato di Pio X, così come si confondono nella sua personale biografia, determinando un nodo storico e interpretativo complesso e di non facile soluzione. Tutto ciò, se non altro, conferma l’interesse e l’originalità d’una figura nuova, che ha rappresentato uno stacco netto con i pontificati precedenti e ha anticipato non pochi aspetti di quelli successivi, fino ai giorni nostri.

 

 

 

Parte 4 di 4 - leggi la parte 1, la parte 2 e la parte 3

 


Note:

  1. Giovanni Vian, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il pontificato di Pio X, 2 voll., Herder (Italia Sacra, 58), Roma.20 Carlo Fantappiè, Chiesa Romana e modernità giuridica. Il Codex iuris canonici (1917), 2 voll., Giuffrè, Milano, 2008.
  2. Uno studio recente ha ben documentato il contributo attivo che fornirono alla codificazione i nove vescovi del lontano Perù, costretti ad attivarsi individualmente e collegialmente prima per inviare a Roma i Postulata e successivamente le Animadversiones: Carlos Salinas Araneda, La participación de lo obispos del Perú en la codificación del Derecho Canónico de 1917, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, Lima, 2012.
  3. Carlo Fantappiè, op. cit., pp. 739-740.
  4. Citato in Carlo Fantappiè, op. cit., pp. 977-978. Il diverso parere di Ruffini manifestato al varo del progetto è ricordato a p. 111.
  5. Vittorio Emanuele Orlando, Miei rapporti di governo con la Santa Sede, Garzanti, Milano, 1944, p. 14.
  6. Ugo Bellocchi, op. cit., vii, 1999, p. 18.
  7. Giuseppe Dalla Torre, Il codice di diritto canonico, in Gianni La Bella, Pio X e il suo tempo, op. cit., pp. 321-322.
  8. Gli atti del convegno di Treviso-Venezia saranno pubblicati dalle edizioni Marcianum Press di Venezia, mentre gli atti dell’incontro di Opole appariranno in edizione bilingue (italiano e polacco) presso le Edizioni San Liberale di Treviso.

 

 


Fonte: Gianpaolo Romanato, Università di Padova (Italia), Pontificio Comitato di Studi Storici (Città del Vaticano).

Pubblicato da: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA / VOL 23 / 2014 / 153-167.  ISSN 1133-0104

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